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CORSA DEI BUOI DI CHIEUTI. TRAVOLTO DA UN CAVALLO E CALPESTATO DAI BUOI.

L’Ufficio Legale A.N.P.A.N.A. nella persona dell’Avv. Maria Morena Suarìa rende noto che ancora una volta procederà a presentare atto di denuncia ricordando che pende già presso il Tribunale Penale di Foggia un procedimento penale a carico dell’ex Sindaco di Chieuti, rinviato a giudizio, ove l’A.N.P.A.N.A. è parte offesa. Tale manifestazione non rispetta nessuno dei dettami legislativi (in particolare cfr. Ordinanza del Ministero della Salute del 1 agosto 2017 “Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela
dell’incolumità pubblica e del benessere degli animali
a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l’incolumità dei
fantini, dei cavalieri e degli equidi nonché delle persone che assistono alla manifestazione
ed è adeguatamente delimitato al fine di evitare la fuga degli animali.
b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo
anche sulla base della valutazione del rischio ad attutire l’impatto degli zoccoli degli equidi
ed evitare scivolamenti.
c) Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o
cadute” Si veda anche art. 8 D.P.C.M. che statuisce “8. Manifestazioni popolari.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo
svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in
cui:
a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali
sul terreno asfaltato o cementato;
b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di
ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l’incolumità delle
persone che assistono alle manifestazioni.” Per completezza di informazione si segnala un’importante sentenza della Cassazione Penale n. 37878/2004 che afferma: “L’utilizzo di buoi per una gara di velocità di carri trainati dagli animali stessi, che vengono lanciati in una corsa sfrenata attraverso la stimolazione con pungoli e bastoni acuminati, costituisce una condotta di incrudelimento che integra gli estremi del reato di maltrattamento di animali, né è configurabile — neppure a livello putativo — l’esimente di cui all’art. 51 c.p. in considerazione del fatto che tale corsa è una manifestazione folcloristica collettiva di carattere religioso, risalente a tempo immemorabile. (Nel caso di specie, la cosiddetta Carrese, che si tiene annualmente in Ururi)”. F.to Avv. Maria Morena Suarìa