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APPROFONDIMENTO – REGIONE PUGLIA – GUARDIE ZOOFILE – FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA.

– L’art 6 co 2 della L. 189/2004 testualmente recita:La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”;
– L’art 57 c.p.p. nell’elencare gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria al co 3 testualmente recita: “3. Sono altresi’ ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55”;
L’art 15 della L. Regionale Puglia 12/1995 attribuisce funzioni di vigilanza non ad una tipologia, bensì a due tipologie di guardie zoofile. Viene infatti attribuita la vigilanza sia alle guardie zoofile che hanno frequentato e superato i corsi istituiti dalla Giunta Regionale che alle guardie zoofile nominate dal Prefetto ex art 6 co 2 L. 189/2004 (i soggetti cioè indicati dall’art. 57 del c.p.p.). Statuisce infatti l’art. 15 citato: “Guardie zoofile – 1. Per le funzioni di vigilanza sul trattamento cui sono sottoposti gli animali, la tutela sanitaria degli stessi, il controllo degli allevamenti, dei canili e di tutti i luoghi dove sono allocati animali di affezione, oltre che dai soggetti indicati dall’art. 57 del C.P.P., possono essere svolte da guardie zoofile volontarie con la qualifica di Guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. Per ottenere la qualifica di cui al precedente comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esami di idoneita’, istituito dalla Giunta regionale e attuato dai Servizi veterinari delle USL.”
E’ di tutta evidenza quindi che le guardie zoofile nominate dal Prefetto proprio in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 6 L. 189/2004 e 55 e 57 c.p.p. abbiano piena legittimazione normativa a svolgere funzioni di vigilanza ex L.R. 12/1995 senza dover conseguire nessun’altro titolo.
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Ma v’è di più. Le guardie zoofile nominate dal Prefetto, hanno funzioni di polizia giudiziaria per espressa previsione di legge e sempre in virtù di previsioni normative nazionali hanno anche funzioni di polizia amministrativa. L’art. 13 co 2 (Atti di accertamento) della Legge 24 novembre 1981, n. 689, infatti, testualmente recita: “All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria”.
Le guardie zoofile nominate dal Prefetto sono agenti di polizia giudiziaria…. dunque sono legittimate a procedere agli accertamenti di cui sopra. F.to Avv. Maria Morena Suaria